Domande e risposte in ordine all'affido familiare

Chi decide i rapporti che il bambino deve mantenere con la sua famiglia? Che relazione dovrò avere con la famiglia del bambino? La regolamentazione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia (cadenza e modalità) è stabilita dal Servizio Sociale, in considerazione della peculiarità di ogni situazione e delle eventuali disposizioni/limitazioni del Tribunale per i Minorenni. La relazione tra genitori/familiari del bambino e la famiglia affidataria è differente a seconda del progetto di affido attivato per quel minore. La famiglia affidataria si attiene alle indicazioni dei Servizi con cui si confronta per chiarimenti/supporto.

Come posso dimostrare che quel bambino mi è stato affidato? All’inizio dell’affido la famiglia affidataria riceve dal Comune una lettera che attesta il collocamento del minore in affido familiare. Questo documento consente nel caso di affidi residenziali (a tempo pieno) di richiedere l’iscrizione sanitaria e scolastica del minore affidato.

Posso iscrivere il bambino in affido nel mio stato di famiglia? Negli affidamenti di breve durata non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine l’iscrizione può avvenire solo previo accordo con il Servizio Sociale di riferimento, che ne verifica l’opportunità con riferimento alla situazione, anche giuridica, del minore e della sua famiglia di origine.

Se il bambino/ragazzo va a scuola, cosa devo fare? Se l’affido è residenziale (a tempo pieno) la famiglia affidataria concorda con il Servizio Sociale l’iscrizione nella scuola più opportuna per lui (generalmente la nuova scuola è vicino all’abitazione della famiglia affidataria o è quella frequentata dai figli della famiglia stessa).

La L.149/2001 prevede che “l’affidatario eserciti i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e le autorità sanitarie”, quindi gli affidatari mantengono contatti con gli insegnanti,. firmano il diario, giustificano le assenze, autorizzano le uscite, partecipano alle elezioni degli organi collegiali scolastici. Per decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, la scelta degli studi superiori ecc. occorre confrontarsi con il servizio sociale che coinvolgerà i genitori del bambino per quanto di competenza (andranno concordate con i genitori attraverso il servizio sociale che segue il bambino).

Se il bambino/ragazzo ha bisogno di cure sanitarie? Come detto in precedenza la normativa vigente prevede che l’affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale. Spettano invece ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta, come ad esempio interventi chirurgici, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti: in questo caso occorre confrontarsi con il servizio sociale che coinvolgerà i genitori del bambino per quanto di competenza.

 In caso di necessità e/o urgenza gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune per salvaguardare la salute del minore loro affidato (es. ricoveri o altri interventi di urgenza), dandone appena possibile comunicazione al Servizio Sociale competente.

Con un bambino in affido posso andare in vacanza fuori Italia? In alcune situazione è possibile, per altre no. Occorre confrontarsi con il gli operatori del Servizio Sociale che seguono il minore e la sua famiglia. Vi sono infatti bambini sprovvisti di documenti validi per l’espatrio ed è quindi necessario che il Servizio Sociale coinvolga famiglia di origine o Tutore o, in loro sostituzione, il Giudice Tutelare per ottenere l’assenso all’espatrio.

Per i minori di nazionalità straniera la richiesta di documenti implica il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche dei loro paesi di origine, può quindi trattarsi di una pratica complessa e lunga. In ogni caso, sia che il minore affidato sia di nazionalità italiana o straniera, è opportuno attivare con alcuni mesi di anticipo la richiesta di documenti validi per l’espatrio.

Posso indicare il bambino in affido nella “dichiarazione ISEEE”?  SI. Nella composizione del nucleo familiare ai fine ISEE, il minore in affidamento familiare a terzi con provvedimento del giudice và dichiarato come componente della famiglia affidataria, anche se risulta inserito in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. (vedi sito www.INPS.it: “composizione del nucleo familiare ai fine ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente”).

 La presenza di un componente in più avvantaggia la famiglia affidataria perché si determina un ISEE più bassa, quindi una maggiore possibilità di accesso a servizi agevolati (gratuiti, tariffe ridotte o con punteggi derivanti dalla situazione economica) per l’intera famiglia. Posso richiedere gli “assegni familiari”?

 In base alla normativa vigente (L.149/01 art.38, comma 1) solo nel caso in cui il giudice, anche in relazione alla durata dell’affidamento, disponga nel provvedimento che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogate temporaneamente in favore dell’affidatario.

Posso avvalermi delle” detrazioni di imposta” per il minore in affido? La legge sul Diritto del minore ad una famiglia (L.149/01, art.38, comma2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purchè l’affidato risulti a carico (art.12 DPR 917/86 e successive modificazioni) e ciò sia comprovato da un provvedimento della Autorità Giudiziaria Minorile. Occorre prestare attenzione per evitare che il minore risulti sia nella dichiarazione dei redditi della famiglia naturale che in quella della famiglia affidataria

  

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