Autorizzazione del Giudice tutelare al rilascio passaporto

E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari.
La legge 16/01/2003 n. 3 (Collegato alla finanziaria) [pubblicata sulla G.U. n.15 del 20/01/2003 S.O. n. 3 , entrata in vigore il 4 febbraio 2003] ha stabilito come regola generale quella dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l’assenso manchi.
Quindi l’autorizzazione è necessaria: 1)
per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale); 2) per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale); 3) per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita; 4) per il l genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore.

E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.
La domanda va avanzata perr mezzo di domanda in carta semplice, allegando: verbale di separazione o sentenza di divorzio; ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso (es, certificato irreperibilità).
Copia conforme dell’autorizzazione viene consegnato all’interessato affinché lo depositi in Questura, che a sua volta, rilascerà il passaporto. Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console (
 
Normativa di riferimento: art. 24 L. N° 1185 del 21/11/67 art. 3 lett. A e B, come modificata dalla L. 16/01/2003 n. 3 vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97 ( filiazione naturale – equiparazione).


 

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