Cessazione degli effetti della separazione

 

I coniugi si possono riconciliare sia nel corso del procedimento di separazione sia successivamente.
La riconciliazione in corso di procedimento comporta l’abbandono della domanda di separazione; quella intervenuta successivamente alla sentenza di separazione fa cessare gli effetti del provvedimento.
Per riconciliarsi dopo la sentenza di separazione non è necessario l’intervento del giudice; basta l’accordo dei coniugi che può manifestarsi in una espressa dichiarazione in tal senso o in un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La riconciliazione cancella i fatti che hanno dato luogo separazione.
Una nuova separazione può essere pronunziata solo per fatti e comportamenti intervenuti successivamente alla riconciliazione.
Normativa di riferimento: artt 154 – 157 cod. civ. – 708, comma secondo, e 711 cod. proc. civ.

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