Divorzio congiunto

Il divorzio congiunto è la procedura che consente ai coniugi, già separati da tre anni e che siano d’accordo tra loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
I tre anni necessari per poter chiedere il divorzio congiunto decorrono dalla data dell'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, è richiesto l’ausilio di un legale. La domanda di divorzio si presenta con ricorso che deve contenere: - il tribunale che deve pronunciarsi; - le generalità dei coniugi; - l’oggetto della domanda;
l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni; l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Normativa di riferimento: art. 4, comma 16, Legge 1970 n. 898 e successive modificazioni.

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