Divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un coniuge anche se l’altro non è d’accordo.
Le persone separate da 3 anni (che si contano dalla data dell’udienza presidenziale di separazione consensuale o giudiziale), possono chiedere il divorzio ed ottenere la "cessazione degli effetti civili del matrimonio", se si tratta di matrimonio religioso, oppure lo "scioglimento del matrimonio" se si tratta di matrimonio celebrato con rito civile.
Per proporre domanda di divorzio giudiziale è necessaria l'assistenza di un legale.

Normativa di riferimento: artt. 1 e segg. Legge 1970 n. 898 e successive modificazioni.

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Altre schede

atto di citazione per danno da stalking.

bozza ricorso per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato superstite (legge 898/ 1970, art. 9, mod. legge 74/1987, art. 13)

La separazione

L'adeguamento e la revisione del mantenimento e dell'assegno divorzile

L'assegno divorzile

Il mancato pagamento dell'assegno da parte del coniuge obbligato

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La rinuncia al mantenimento

L'adeguamento e la revisione del mantenimento per i figli

assegno una tamtum al coniuge in sede di separazione