l'obbligo di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni

Va premesso che, qualora vi siano dei figli (legittimi o naturali non fa differenza), l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento al coniuge col quale essi convivono prescinde  dal fatto che il Tribunale abbia disposto l’affidamento condiviso o ad uno dei genitori (App. Ancona 22/11/2006). Inoltre, a differenza di quanto previsto per i figli minorenni, l’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e conviventi con il coniuge destinatario dell’assegno, presuppone che questi ne faccia espressa richiesta (Cass. 18/2/2009, n. 3908).

Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti ancorché maggiorenni, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al rispettivo complesso patrimoniale, costituito, oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione societaria, i proventi di qualsiasi natura percepiti (Cass. 3/7/1999, n. 6872).  Circa la ripartizione tra i figli dell’assegno di mantenimento loro dovuto dal genitore  non affidatario, per il Tribunale di Torino (sentenza del 16/6/1986) essa va operata non  in misura uguale per ciascun figlio, ma in misura congruamente maggiore per il figlio più giovane ed in misura decrescente per gli altri figli, in proporzione inversa alla loro età.

Il genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno per il mantenimento dei figli non può invocare una riduzione dell’ importo eccependo di aver effettuato in favore dei figli medesimi ulteriori elargizioni, se queste  sono state erogate per soddisfare esigenze diverse da quelle poste alla base del predetto assegno e quindi riconducibili a un titolo diverso (Cass. 29/12/1990, n. 12212). Né può pretendere di sospendere il pagamento dell’assegno nei periodi in cui i figli, in attuazione delle modalità di visita disposte dal giudice, si trovano presso di lui ed egli provvede pertanto in modo esclusivo al loro mantenimento; è stato infatti ritenuto (Cass. 17/1/2001, n. 566) che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo per il mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese da questi sostenute  nel mese corrispondente, ma rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportata all’anno. Con una precedente decisione (la n. 11138 del 13/12/1996) la Cassazione aveva considerato ammissibile, per i periodi in cui i figli vivono con il genitore non affidatario, una riduzione  proporzionale dell’assegno,  avuto riguardo ai maggiori oneri da lui sostenuti e alle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute negli stessi periodi dal genitore affidatario. Sempre in materia di affidamento, il fatto che questo sia congiunto non esclude l’obbligo del versamento di un contributo qualora sussistano i presupposti a favore del genitore col quale i figli convivono: dall’affidamento congiunto, infatti, non deriva, automaticamente, il principio per il quale ciascun genitore provvede direttamente e autonomamente alle esigenze dei figli (Cass. 27/2/2006, n. 18187).

L’obbligo di mantenimento dei figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione o di divorzio, mediante un accordo che preveda, in luogo di una prestazione patrimoniale periodica, o in concorso con questa, l’attribuzione ai figli della proprietà di beni mobili o immobili (Cass. 21/2/2006, n. 3747).

 

Se il figlio è maggiorenne

Il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, senza l’acquisizione di indipendenza economica, non estingue il diritto del genitore convivente a pretendere l’assegno di mantenimento in concorso con essi (Cass. 8/9/1998, n. 8868). Se però il figlio maggiorenne, già beneficiario di assegno di mantenimento in sede di separazione fra i genitori, raggiunge l’indipendenza economica, ciò fa venir meno l’obbligo, in capo al genitore, di continuare a corrispondergli l’assegno; se poi successivamente il figlio  abbandona volontariamente il lavoro, non può pretendere il ripristino dell’assegno, dovendosi accontentare dei soli alimenti (Trib. Torino 16/9/2004, n. 34569). La sospensione dell’assegno nei confronti del figlio maggiorenne che lavori non può però essere disposta unilateralmente dal genitore obbligato, me necessita di un provvedimento del giudice (Trib. Bologna, ordinanza 4/6/2007).

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altre schede

atto di citazione per danno da stalking.

bozza ricorso per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato superstite (legge 898/ 1970, art. 9, mod. legge 74/1987, art. 13)

La separazione

L'adeguamento e la revisione del mantenimento e dell'assegno divorzile

L'assegno divorzile

Il mancato pagamento dell'assegno da parte del coniuge obbligato

Il mantenimento in favore del coniuge

La rinuncia al mantenimento

L'adeguamento e la revisione del mantenimento per i figli

assegno una tamtum al coniuge in sede di separazione