l'obbligo di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni
Va premesso che, qualora vi siano dei figli (legittimi o naturali non fa differenza), l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento al coniuge col quale essi convivono prescinde dal fatto che il Tribunale abbia disposto l’affidamento condiviso o ad uno dei genitori (App. Ancona 22/11/2006). Inoltre, a differenza di quanto previsto per i figli minorenni, l’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e conviventi con il coniuge destinatario dell’assegno, presuppone che questi ne faccia espressa richiesta (Cass. 18/2/2009, n. 3908).
Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti ancorché maggiorenni, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al rispettivo complesso patrimoniale, costituito, oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione societaria, i proventi di qualsiasi natura percepiti (Cass. 3/7/1999, n. 6872). Circa la ripartizione tra i figli dell’assegno di mantenimento loro dovuto dal genitore non affidatario, per il Tribunale di Torino (sentenza del 16/6/1986) essa va operata non in misura uguale per ciascun figlio, ma in misura congruamente maggiore per il figlio più giovane ed in misura decrescente per gli altri figli, in proporzione inversa alla loro età.
Il genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno per il mantenimento dei figli non può invocare una riduzione dell’ importo eccependo di aver effettuato in favore dei figli medesimi ulteriori elargizioni, se queste sono state erogate per soddisfare esigenze diverse da quelle poste alla base del predetto assegno e quindi riconducibili a un titolo diverso (Cass. 29/12/1990, n. 12212). Né può pretendere di sospendere il pagamento dell’assegno nei periodi in cui i figli, in attuazione delle modalità di visita disposte dal giudice, si trovano presso di lui ed egli provvede pertanto in modo esclusivo al loro mantenimento; è stato infatti ritenuto (Cass. 17/1/2001, n. 566) che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo per il mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese da questi sostenute nel mese corrispondente, ma rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportata all’anno. Con una precedente decisione (la n. 11138 del 13/12/1996)
L’obbligo di mantenimento dei figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione o di divorzio, mediante un accordo che preveda, in luogo di una prestazione patrimoniale periodica, o in concorso con questa, l’attribuzione ai figli della proprietà di beni mobili o immobili (Cass. 21/2/2006, n. 3747).
Se il figlio è maggiorenne
Il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, senza l’acquisizione di indipendenza economica, non estingue il diritto del genitore convivente a pretendere l’assegno di mantenimento in concorso con essi (Cass. 8/9/1998, n. 8868). Se però il figlio maggiorenne, già beneficiario di assegno di mantenimento in sede di separazione fra i genitori, raggiunge l’indipendenza economica, ciò fa venir meno l’obbligo, in capo al genitore, di continuare a corrispondergli l’assegno; se poi successivamente il figlio abbandona volontariamente il lavoro, non può pretendere il ripristino dell’assegno, dovendosi accontentare dei soli alimenti (Trib. Torino 16/9/2004, n. 34569). La sospensione dell’assegno nei confronti del figlio maggiorenne che lavori non può però essere disposta unilateralmente dal genitore obbligato, me necessita di un provvedimento del giudice (Trib. Bologna, ordinanza 4/6/2007).
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